Normativa Igienico-Sanitaria per Centri Estetici in Italia: Guida (Non Esaustiva)
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Questa guida ha scopo informativo e non è esaustiva. Le normative su estetica, igiene e sicurezza sul lavoro cambiano nel tempo e variano anche a livello regionale e comunale. Non sostituisce una consulenza professionale: prima di adottare qualsiasi protocollo o prendere decisioni per la tua attività, verifica sempre i requisiti specifici applicabili con l'ASL di competenza, il Comune o un consulente del settore. L'utilizzo di prodotti e protocolli di disinfezione/sterilizzazione deve inoltre essere condiviso e autorizzato dalle figure competenti in materia di sicurezza sul lavoro e, ove previsto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
In Italia l'attività di estetista è regolata da una legge quadro nazionale, integrata da decreti attuativi, leggi regionali e — in alcuni casi — regolamenti comunali. A questo si aggiunge la normativa generale sulla sicurezza sul lavoro e quella specifica sui prodotti disinfettanti utilizzati nei trattamenti.
La legge quadro nazionale
La Legge 4 gennaio 1990, n. 1 ("Disciplina dell'attività di estetista") è il riferimento nazionale di base: definisce cosa si intende per attività di estetista e ne pone i requisiti generali, inclusa la necessità di una qualifica professionale per il titolare o il direttore tecnico dell'attività.
Questa legge è stata integrata da due decreti interministeriali:
- Decreto Interministeriale 12 maggio 2011, n. 110, che specifica le tipologie di trattamenti ammessi e le apparecchiature consentite.
- Decreto Interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206, dedicato in particolare agli apparecchi elettromeccanici utilizzabili nell'attività di estetista.
Le leggi regionali (e comunali)
L'attuazione pratica della legge 1/1990 è demandata alle Regioni, ciascuna delle quali ha adottato una propria legge di attuazione con requisiti igienico-sanitari specifici per i locali, le attrezzature e le procedure di sterilizzazione. Anche i Comuni possono avere regolamenti locali aggiuntivi. Questo significa che i requisiti concreti possono variare in modo significativo da territorio a territorio — è uno dei motivi principali per cui questa guida non può sostituire una verifica diretta presso l'ASL o il Comune di competenza.
Sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 81/2008
Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) si applica anche ai centri estetici in quanto luoghi di lavoro. Tra gli obblighi rilevanti per il tema igiene e sterilizzazione: la valutazione dei rischi, incluso il rischio biologico legato al possibile contatto con sangue o altri fluidi durante i trattamenti, e la formazione del personale sulle procedure corrette.
In quest'ambito, l'introduzione o la modifica di prodotti e protocolli di disinfezione/sterilizzazione non dovrebbe essere una decisione presa unilateralmente dal singolo operatore: va condivisa e autorizzata dalle figure competenti in materia di sicurezza sul lavoro (datore di lavoro e, ove nominato, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione — RSPP), che valutano anche la compatibilità con il documento di valutazione dei rischi (DVR) e le eventuali schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.
I prodotti disinfettanti: PMC e dispositivi medici
I disinfettanti utilizzati nei centri estetici rientrano generalmente in due categorie normative distinte:
- Presidio Medico-Chirurgico (PMC): prodotti disinfettanti autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi del DPR 6 ottobre 1998, n. 392. Un PMC autorizzato riporta obbligatoriamente in etichetta la dicitura "Presidio Medico-Chirurgico" e il relativo numero di registrazione ministeriale.
- Dispositivo medico: alcuni disinfettanti, in particolare quelli destinati alla disinfezione di strumenti classificati a loro volta come dispositivi medici, rientrano nel Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) e possono riportare in etichetta la classificazione (ad esempio "dispositivo medico di classe IIb").
Quando scegli un prodotto, verificare questi riferimenti in etichetta è un buon indicatore che si tratta di un disinfettante professionale regolarmente autorizzato, e non di un semplice detergente.
Documentazione da conservare: scheda di sicurezza e scheda tecnica
Per ogni prodotto chimico utilizzato nell'attività — disinfettanti, sterilizzanti, detergenti — è buona prassi scaricare dal produttore o dal fornitore la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica, stamparle e conservarle presso l'attività. La scheda di sicurezza, prevista per le sostanze e miscele pericolose dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), riporta le informazioni su composizione, rischi, modalità di conservazione, primo soccorso e smaltimento del prodotto.
Avere questa documentazione organizzata e facilmente reperibile permette di:
- metterla a disposizione su richiesta degli enti ispettivi (ASL, Ispettorato del Lavoro) in caso di controllo
- fornire al personale le informazioni corrette in caso di esposizione accidentale o incidente
- supportare il datore di lavoro e il RSPP nella valutazione dei rischi legati ai prodotti chimici utilizzati
Cosa verificare per la tua attività
Poiché i requisiti concreti dipendono da Regione, Comune e tipo di trattamenti offerti, i passaggi pratici generalmente utili sono:
- Consultare la legge regionale di attuazione della 1/1990 per la propria Regione.
- Verificare eventuali regolamenti comunali specifici presso lo sportello attività produttive del proprio Comune.
- Contattare l'ASL di competenza per i requisiti igienico-sanitari dettagliati (locali, attrezzature, procedure di sterilizzazione).
- Verificare che i prodotti disinfettanti utilizzati siano regolarmente autorizzati (PMC o dispositivo medico) controllando l'etichetta.
- In caso di dubbi, rivolgersi a un consulente del settore o a un professionista qualificato.
- Condividere e far autorizzare l'introduzione di nuovi prodotti o protocolli di disinfezione/sterilizzazione dalle figure competenti in materia di sicurezza sul lavoro e, ove previsto, dal RSPP.
- Scaricare, stampare e conservare presso l'attività la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di ogni prodotto chimico utilizzato, da tenere a disposizione degli enti ispettivi.
Domande frequenti
Basta seguire la legge 1/1990 per essere a norma ovunque in Italia?
No. La legge 1/1990 è il quadro nazionale, ma l'attuazione pratica — inclusi i requisiti igienico-sanitari di dettaglio — è demandata alle Regioni e in parte ai Comuni. Bisogna sempre verificare la normativa specifica del proprio territorio.
Come faccio a sapere se un disinfettante che uso è regolarmente autorizzato?
Controlla l'etichetta: un Presidio Medico-Chirurgico riporta la dicitura "Presidio Medico-Chirurgico" e il numero di registrazione del Ministero della Salute; un dispositivo medico riporta la relativa classificazione (es. classe IIb) secondo il Regolamento UE 2017/745.
Questa guida basta per aprire o gestire un centro estetico a norma?
No. È una panoramica informativa e non esaustiva, utile per orientarsi tra i principali riferimenti normativi. Per l'apertura o la gestione conforme di un'attività è indispensabile verificare i requisiti aggiornati con ASL, Comune e, se necessario, un consulente qualificato.
Chi deve autorizzare l'uso di un nuovo prodotto o protocollo di disinfezione/sterilizzazione?
La scelta non spetta al singolo operatore: va condivisa con il datore di lavoro e, dove è prevista questa figura, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che valuta il prodotto anche alla luce del documento di valutazione dei rischi e delle schede di sicurezza.
Devo conservare la scheda di sicurezza di ogni prodotto disinfettante che uso?
È buona prassi farlo: scarica la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica di ogni prodotto chimico dal produttore o dal fornitore, stampale e tienile organizzate presso l'attività, così da poterle mostrare su richiesta in caso di controllo da parte degli enti ispettivi.
Torna alla guida completa: Sterilizzazione e Disinfezione in Centro Estetico e Nail Center. Vedi anche Come scegliere il disinfettante giusto o esplora i prodotti sterilizzanti e disinfettanti professionali.